Il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

  

Il Rappresentante dei Lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza, e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro; a tal fine egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti e ai luoghi di lavoro nonché a ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.);

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza;

fa proposte in tema di prevenzione;
formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza ;
partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Il Rappresentante della Sicurezza può inoltre far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende (ovvero unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la Sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Ultima revisione il 06-09-2023